
ORDINANZA DEL SINDACO (Numero 91 del 09/11/2011)
PREMESSO che durante il periodo invernale, in occasione dei ricorrenti fenomeni di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni nevose, si riscontrano frequentemente, oltre ai problemi legati alla sicurezza dei veicoli in transito, anche disagi per la circolazione stradale, che condizionano il regolare flusso del traffico lungo la rete viaria comunale; che in tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi delle circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento dei servizi d’emergenza, pubblica utilità, sgombero neve e spargisale;
CONSIDERATO la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
CONSIDERATO che tale prescrizione possa rientrare in quelle forme di collaborazione con cui i cittadini possono contribuire attivamente a migliorare la sicurezza della circolazione;
RITENUTO di dover annullare e sostituire la propria precedente Ordinanza n. 87 / 2011 per rettificarla ed integrarla con più puntuali disposizioni;
VISTI:
- gli artt. 6 e 192 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
CONSIDERATO la conformazione orografica del territorio comunale, tali condizioni climatiche comportano estremi disagi per la circolazione dei veicoli sprovvisti delle opportune dotazioni tecniche (mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici da neve) con conseguente pericolo per gli utenti della strada;
CONSIDERATO che tale prescrizione possa rientrare in quelle forme di collaborazione con cui i cittadini possono contribuire attivamente a migliorare la sicurezza della circolazione;
RITENUTO di dover annullare e sostituire la propria precedente Ordinanza n. 87 / 2011 per rettificarla ed integrarla con più puntuali disposizioni;
VISTI:
- gli artt. 6 e 192 del Nuovo Codice della Strada di cui al D.lgs. 285/92 e s.m.i.;
- la Circolare Ministeriale DPSSPS n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010;
O R D I N A
DAL 15 NOVEMBRE 2011 AL 15 APRILE 2012 I VEICOLI CHE CIRCOLANO SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI (DA NEVE), OVVERO AVERE A BORDO CATENE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI ED IDONEI AD ESSERE PRONTAMENTE UTILIZZATI, OVE NECESSARIO, SU TALI VEICOLI.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto,
al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dall’art. 6 commi 4 e 14 del C.d.S. (sanzione pari ad €. 80,00). In tali circostanze, inoltre, ove il conducente non osservi l’ordine impartito dall’agente a non proseguire la marcia senza i predetti dispositivi, sarà applicata un’ulteriore sanzione (sanzione di €. 80,00 + 3 punti di decurtazione dalla patente), prevista dall’art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S..
Il Personale dell’Ufficio Manutenzione comunale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza con l’apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari e della successiva rimozione a fine stagione.
Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l’Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Ancona.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con D. Lgs. N°285 del 30.04.1992., cui la presente Ordinanza sarà trasmessa.
La presente ordinanza sarà resa nota ai cittadini, oltre che con la prescritta segnaletica, anche tramite pubbliche affissioni, inserimento in sito Internet comunicazioni radiofoniche e articoli sui quotidiani.
DAL 15 NOVEMBRE 2011 AL 15 APRILE 2012 I VEICOLI CHE CIRCOLANO SU TUTTA LA RETE VIARIA COMUNALE DEVONO ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MUNITI DI PNEUMATICI INVERNALI (DA NEVE), OVVERO AVERE A BORDO CATENE O ALTRI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI OMOLOGATI ED IDONEI AD ESSERE PRONTAMENTE UTILIZZATI, OVE NECESSARIO, SU TALI VEICOLI.
Tale obbligo ha validità, anche al di fuori del periodo previsto,
al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.
Le Forze di Polizia sanzioneranno i casi di inosservanza secondo quanto previsto dall’art. 6 commi 4 e 14 del C.d.S. (sanzione pari ad €. 80,00). In tali circostanze, inoltre, ove il conducente non osservi l’ordine impartito dall’agente a non proseguire la marcia senza i predetti dispositivi, sarà applicata un’ulteriore sanzione (sanzione di €. 80,00 + 3 punti di decurtazione dalla patente), prevista dall’art. 192 commi 3 e 6 del C.d.S..
Il Personale dell’Ufficio Manutenzione comunale è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza con l’apposizione, manutenzione e custodia della segnaletica e dispositivi regolamentari e della successiva rimozione a fine stagione.
Contro la presente è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada e dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione, entro 60 giorni, presso l’Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e la Provincia di Ancona.
Sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza tutti i Funzionari e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. approvato con D. Lgs. N°285 del 30.04.1992., cui la presente Ordinanza sarà trasmessa.
La presente ordinanza sarà resa nota ai cittadini, oltre che con la prescritta segnaletica, anche tramite pubbliche affissioni, inserimento in sito Internet comunicazioni radiofoniche e articoli sui quotidiani.